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Sicurezza sul lavoro

normativa di riferimento è il D.Lgs. 81/2008 che ha abrogato i precedenti D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 494/1996.

Il condominio è un luogo utilizzato non solo ai fini abitativi ma molto spesso anche lavorativi. Ad esempio all’interno potrebbero coesistere con le abitazioni, uffici, studi professionali o medici, attività commerciali e lavoratori direttamente assunti (come ad esempio il portiere, l’addetto alle manutenzioni, il giardiniere, ecc… - in questo caso il condominio stesso è datore di lavoro, ruolo ricoperto dall’amministratore). Ciò configura il condominio quale luogo di incontro di una moltitudine di attività lavorative ogni una delle quali rappresenta un potenziale rischio di infortunio sia per i propri dipendenti che per gli altri avventori e utilizzatori dell’immobile. Oltre a tutto ciò, il coesistere di attività “potenzialmente pericolose” determina una somma di interferenze che genera nuovi ed ulteriori rischi.

Il D.Lgs. 81/2008, che disciplina la materia in questione, sanziona pesantemente sia civilisticamente che penalmente i reati derivanti sia dal mancato adeguamento al rispetto della normativa , sia in caso di infortunio o anche di semplice controllo amministrativo, con somme pecuniarie anche elevate e addirittura l’arresto.

Se il vostro amministratore è un professionista aggiornato e attento alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve sensibilizzare adeguatamente tutti i condomini all’attuazione delle misure necessarie alla prevenzione degli infortuni e ad evitare le sanzioni previste. 

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